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Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);


Considerato quanto segue:


1. La disciplina vigente in Regione Toscana in materia di pubblicità dei documenti amministrativi circoscrive l'obbligo di pubblicazione in relazione a tipologie di atti, individuate in legge;


2. Con il Sito esternod.lgs. 33/2013 è affermato il principio della trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ovvero il principio della conoscibilità dell'intera attività amministrativa, salvi i limiti previsti dalla legge;


3. Le disposizioni contenute nel Sito esternod.lgs. 33/2013 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;


4. Si rende pertanto necessaria una modifica dell'attuale disciplina della pubblicazione degli atti amministrativi contenuta nella l.r. 23/2007 per adeguarla alla sopravvenuta normativa statale;


Approva la presente legge


Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 23/2007
1. L'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Banche dati
1. Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web, nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.
”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 23/2007 le parole: “
comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.