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Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 6

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 12 febbraio 2014

Art. 2
1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi, di rispettiva competenza, nella propria banca dati e le relative modalità di accesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 18, comma 1.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 23/2007 le parole: “
comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.