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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);


Vista la legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 12 settembre 2012;


Considerato quanto segue:


1. A livello statale, la materia dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) è disciplinata da alcune leggi, tra le quali, per quanto concerne specificamente la disciplina dell’alienazione degli alloggi, la Sito esternol. 560/1993 ;


2. A livello regionale, la materia è regolata dalla l.r. 96/1996 , dalla l.r. 77/1998 e dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale);


3. La l.r. 77/1998 e la l.r. 96/1996 concernono rispettivamente gli aspetti istituzionali della materia e la disciplina dell’assegnazione e della conduzione degli alloggi;


4. Con la deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43 (Sito esternoLegge n. 560/1993 . Approvazione proposte piani di vendita alloggi di ERP e successive modificazioni e integrazioni. Determinazioni per la sospensione dei piani di vendita e relativa soluzione), sono stati sospesi tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di ERP in qualunque stato di definizione, fatti salvi i procedimenti in cui, previa verifica dei requisiti costituenti titolo all’acquisto, il prezzo sia stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e sia stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell’atto di compravendita;


5. La l.r. 46/2009 , entrata in vigore il 13 agosto 2009, reca la conferma della disposizione di sospensione dei piani vendita di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, (Sito esternoLegge 560/1993 . Approvazione proposte piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica), facendo salve le procedure di cessione per le quali sia intervenuto un accordo sulla compravendita alla data del 27 maggio 2008;

6. La sospensione dell’efficacia dei piani di cessione di cui alla l.r. 46/2009 è espressamente motivata con riferimento alla necessità di elaborare una disciplina organica della materia, di cui l’alienazione degli alloggi costituisce indubbiamente parte integrante;


7. Si ritiene opportuno garantire nei confronti della generalità degli assegnatari la massima pubblicità e trasparenza, prevedendo l’attivazione di procedure finalizzate anche alla verifica della puntuale osservanza degli oneri di comunicazione e informazione sulle disposizioni e sulle modalità che riguardano l’alienazione degli alloggi di ERP ai singoli assegnatari che possono presentare domanda di acquisto;


8. Le fattispecie di alienabilità a terzi degli alloggi, prima della decorrenza di dieci anni dalla stipula del contratto di acquisto, sono rigorosamente circoscritte con riferimento a gravi motivi sopravvenuti, che siano debitamente documentati;


9. Poiché la previsione legislativa di sospensione è entrata in vigore in data 13 agosto 2009 e considerato che le procedure di cessione degli alloggi inseriti nel piano regionale approvato con del. c.r. 91/1994 sono estremamente complesse e comportano tempi molto lunghi, si ritiene opportuno prevedere il termine del 31 dicembre 2015 per la conclusione delle procedure nei casi in cui sia intervenuto accordo sulla compravendita alla data del 13 agosto 2009;


10. Occorre abrogare la l.r. 46/2009 .


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.