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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 9
- Prezzo di alienazione degli alloggi assegnati
1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, è determinato mediante perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 307, della l. 296/2006 , tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.
2. Al fine di individuare il valore dell’alloggio occupato, l’importo determinato ai sensi del comma 1, è decurtato del 25 per cento. Tale percentuale è incrementata dello 0,50 per cento per ogni anno di anzianità dell’immobile fino a raggiungere una decurtazione massima del 40 per cento. Ai fini dell’individuazione dell’anno di costruzione, si tiene conto di quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, lettera a).
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’assegnatario dell’alloggio ha facoltà di richiedere direttamente all’Agenzia del territorio una valutazione dell’immobile mediante perizia, che assume valore vincolante ai fini della determinazione del prezzo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. Tutte le spese di istruttoria relative alla predisposizione dell’offerta di vendita nonché le spese di stipula relative agli atti di compravendita sono a carico dell’acquirente.
5. Gli atti di compravendita sono rogati o autenticati dal segretario comunale del comune alienante, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), salvo che l’acquirente preferisca avvalersi dell’opera di un notaio.
6. Il pagamento del prezzo viene effettuato con una delle seguenti modalità:
a) in unica soluzione, all’atto della stipula del contratto, nella misura di cui al comma 2;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.