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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 4
- Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP
1. La proposta di piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvata con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cessione di cui all’articolo 3.
2. Il piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 ed ha validità quinquennale.
3. Il piano contiene:
a) gli elementi identificativi degli alloggi e delle aree ed unità immobiliari ad uso non abitativo;
b) le fasi temporali in cui si articola il procedimento di cessione;
c) le tipologie di intervento in relazione alle esigenze di valorizzazione del patrimonio.
4. Il piano è attuato dai soggetti gestori mediante lotti annuali.
5. Il soggetto gestore, prima di procedere alla comunicazione delle offerte di vendita di cui al comma 7, invia, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 3, una comunicazione preliminare agli assegnatari con la quale si rende noto che l’alloggio occupato è stato inserito nel piano di cessione e con la quale si richiede di sottoscrivere, nei termini e con le modalità previsti dalla comunicazione stessa, il preliminare interesse all’acquisto.
6. La comunicazione di cui al comma 5, contiene una prima stima del prezzo di vendita effettuata, per ogni specifica fascia e zona, sulla base dei valori rilevati dall’Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare, tenendo conto della decurtazione prevista dall’articolo 9, comma 2.
7. Le offerte di vendita degli alloggi assegnati relative ai lotti annuali di cui al comma 4, complete dell’indicazione dei requisiti degli acquirenti di cui all’articolo 7, dei limiti di cui all’articolo 8 e del prezzo di vendita di cui all’articolo 9, sono comunicate dai soggetti gestori, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 3, ai soli assegnatari che hanno manifestato il preliminare interesse all’acquisto, i quali possono presentare domanda definitiva di acquisto entro il termine, secondo le modalità e al prezzo indicati nelle offerte stesse.
8. Gli assegnatari che hanno manifestato il preliminare interesse all’acquisto e che non procedono alla presentazione della domanda definitiva di cui al comma 7, sono tenuti al pagamento delle spese di istruttoria impiegate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.