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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 2
- Condizioni di alienabilità degli alloggi e destinazione dei relativi proventi
1. L’alienazione di alloggi di ERP assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) che si tratti di alloggi collocati in un condominio misto;
b) che si tratti di alloggi che, per lo stato di degrado o la particolare caratterizzazione tipologica o strutturale, comportino oneri di gestione e di mantenimento non sostenibili da parte del sistema dell’ERP, come accertato da perizia tecnica;
c) che si tratti di alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91 (Sito esternoLegge 560/1993 . Approvazione proposte piani di vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive deliberazioni modificative ed integrative, per i quali non sia intervenuto alla data del 13 agosto 2009 accordo tra le parti sulla compravendita dell’immobile;
d) che si tratti di alloggi collocati in edifici siti in un territorio comunale diverso da quello del comune di proprietà.
2. L’alienazione di alloggi di ERP non assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) che si tratti di alloggi non assegnati collocati in un condominio misto;
b) che si tratti di alloggi, compresi in edifici o parti funzionalmente autonome di essi, non assegnabili perché in stato di grave degrado, come accertato da perizia tecnica, o compresi in edifici di particolare caratterizzazione architettonica, per i quali l’adeguamento agli standard essenziali di abitabilità renda necessari interventi edilizi e soluzioni tecnologiche economicamente incompatibili con il principio della sostenibilità del servizio di ERP, come accertato da perizia tecnica;
c) che si tratti di alloggi non assegnabili perché ubicati in aree che comportano difficoltà ed alti costi di accesso con particolare riguardo ai servizi scolastici e socio-sanitari, ai servizi di trasporto pubblico e agli esercizi commerciali.
3. E’ consentita l’alienazione di aree ed unità immobiliari ad uso non abitativo.
4. Le condizioni di alienabilità di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3, sono individuate secondo modalità definite dai comuni in forma associata nel livello ottimale di esercizio (LODE) con regolamento.
5. I proventi derivanti dalle alienazioni e dai versamenti di cui all’articolo 8, comma 4, sono destinati esclusivamente alla realizzazione di programmi di edilizia finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa e alla riqualificazione del patrimonio di ERP.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.