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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 13
- Norma transitoria
1. Gli alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla del c.r. 91/1999, e successive deliberazioni modificative ed integrative, sono alienati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, alle condizioni, con le modalità ed al prezzo di cessione stabiliti dalla Sito esternolegge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), laddove sia intervenuto, alla data del 13 agosto 2009, accordo tra le parti sulla compravendita dell’immobile, previa verifica dell’esistenza, al momento dell’intervenuto accordo, dei requisiti di legge.
2. Nel caso in cui non risulti possibile perfezionare il trasferimento della proprietà, il soggetto gestore restituisce le somme eventualmente percepite.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si concludono entro il termine del 31 dicembre 2015.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.