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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 12
- Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dall’alienazione degli immobili di ERP nell’obiettivo di razionalizzare e valorizzare il patrimonio di ERP. A tal fine la Giunta regionale:
a) a partire dal 2015 trasmette, entro il 30 settembre di ogni anno, alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti;
b) conclusa la validità del piano di cessione di cui all’articolo 4, presenta al Consiglio regionale una relazione finale contenente i risultati ottenuti dall’attuazione dell’intero piano di cessione, mettendo in particolar modo in evidenza le tipologie degli alloggi alienati in relazione alle condizioni di vendita di cui all’articolo 2, il confronto tra i prezzi di cessione ed i normali prezzi di mercato di alloggi con analoghe caratteristiche e la destinazione dei relativi proventi ottenuti.
2. Il Consiglio regionale sulla base della relazione di cui al comma 1, lettera b), valuta l’efficacia del procedimento di cessione nel raggiungere l’obiettivo di una migliore razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP, considerando l’opportunità di rivedere le condizioni di alienabilità anche in aumento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.