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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 11
- Rendicontazione dei proventi e piani operativi di reinvestimento
1. Entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo ad ogni anno di riferimento, ciascun soggetto gestore provvede a monitorare lo stato di attuazione del piano di cessione e a rendicontare le entrate derivanti dalle cessioni effettuate entro la data del 31 dicembre dell’anno di riferimento.
2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre dell’anno successivo ad ogni anno di riferimento, il piano operativo di reinvestimento dei proventi derivanti dalle cessioni, individuando, per ciascun intervento, la localizzazione, la tipologia, gli alloggi realizzati o recuperati, nonché la relativa entità finanziaria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.