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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 10
- Alienazione di alloggi non assegnabili e di immobili ad uso non abitativo
1. L’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 307, della l. 296/2006 , determinato da un’apposita perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.
2. Le aree e le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese nel piano regionale di cessione di cui all’articolo 4, possono essere cedute al valore di mercato, determinato da un’apposita perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 307, della l. 296/2006 , tenuto conto dei valori rilevati per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.
3. Nel caso in cui i soggetti conduttori non esercitino il diritto di prelazione di cui all’Sito esternoarticolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l’alienazione avviene tramite asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore determinato ai sensi del comma 2.
4. Il pagamento del prezzo avviene contestualmente alla stipula dell’atto di cessione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.