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Legge regionale 22 gennaio 2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 1
- Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina il sistema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), con la finalità di assicurare lo sviluppo del servizio pubblico, l’economicità della sua gestione, nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sul piano economico che sul piano temporale, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, nonché di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo di ERP esistente per consentirne anche la riassegnazione.
2. Sono soggetti alle norme della presente legge gli alloggi di proprietà di enti pubblici territoriali:
a) che siano stati in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati con fondi di ERP;
b) che risultino comunque assegnati ai sensi della vigente normativa in materia di assegnazione degli alloggi di ERP;
c) che siano stati realizzati in attuazione di programmi speciali o straordinari.
3. La presente legge si applica alle unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad ERP, nonché alle aree di pertinenza degli stessi.
4. La presente legge non si applica alle unità immobiliari di proprietà pubblica non acquisite, realizzate o recuperate con fondi di ERP, temporaneamente destinate a finalità di ERP.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.