Menù di navigazione

Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 6
- Inserimento dell’articolo 22 ter nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 ter - Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell’articolo 22 quater;
b) diploma o laurea in materie pedagogiche;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) qualifica di guida ambientale;
e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della legge regionale gennaio 2014, n. (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla
legge regionale 23 giugno 2003, n. 30
“Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell’entrata in vigore della l.r. /2014.
2. Per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:
a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l’attività di fattoria didattica;
b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;
c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies;
d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.