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Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Avvio delle attività di fattoria didattica
1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l’attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa.
2. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA.
3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.