Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4
Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014
Art. 2
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
1. Il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole.
”.2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni.
”.