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Legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4

Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29 gennaio 2014

Art. 10
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 22 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria didattica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
”.
2. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.
3. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
6 quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.