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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO III
Crediti d'imposta
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
Interventi per incentivare la partecipazione delle microimprese a fiere internazionali svolte in paesi esteri europei
1. Alle microimprese che negli esercizi 2014 e 2015 effettuano investimenti in progetti di internazionalizzazione è riconosciuto un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi in fiere internazionali svolte in paesi esteri europei, in forma singola o associata. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui l’investimento è effettuato.
2. L’agevolazione di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle stesse spese di cui al comma 1.
Art. 12
Interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese
1. È riconosciuto un credito di imposta IRAP per un importo complessivo non superiore ad euro 15.000,00, alle micro e piccole imprese che nel triennio 2013 – 2015 realizzano un sistema di gestione integrato ed ottengono almeno due certificazioni riconosciute da standard internazionali, di cui almeno una tra le seguenti:
b) SA8000;
c) BS OHSAS 18001;
d) registrazione EMAS.
2. Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro i tre esercizi finanziari successivi alla certificazione ed è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la certificazione.
3. Nel caso di registrazione EMAS l’impresa deve optare fra l'agevolazione del presente articolo o la riduzione dell’aliquota prevista all’articolo 4.
4. L’agevolazione di cui al comma 1, non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche inerenti la certificazione di impresa.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 15.

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Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 18 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.