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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO VII
- Disposizioni diverse
Art. 50
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
17 bis - Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico
1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero
energetico sono correlati al potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti al fine di stabilire univocamente in autorizzazione la potenzialità impiantistica in termini di carico termico nominale complessivo espresso in MJ/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, gli enti competenti tengono conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto nei piani interprovinciali e provinciali vigenti.
3. I flussi annui di rifiuti in ingresso agli impianti di cui al comma 1, sono individuati sulla base del carico termico nominale complessivo dell'impianto nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già avviati senza
necessità d'integrazione e modifica della pianificazione vigente.
”.
Art. 51
Art. 51 bis
1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’
Sito esternoarticolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997
, la Giunta regionale può integrare le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle suddette assegnazioni.
”.
Art. 52
- Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 42/1998
1. L’articolo 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
Art. 24 - Vigilanza
1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento.
2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti,
dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.
3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi del personale degli enti locali:
a) per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all’
articolo 85 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per l’anno 2011);
b) per i servizi ferroviari e marittimi mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i
relativi oneri a carico della Regione.
4. Il personale di cui al presente articolo accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all’articolo 23.
”.
Art. 53
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per il finanziamento dell'articolo 24, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 a valere sulle risorse iscritte all’UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 54
1. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: “
alla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’ente Terre regionali toscane
”.
Art. 55
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è inserito il seguente:
4 bis. La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all’erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all’
Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, Sito esternon. 68
(Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4.
”.
Art. 56
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
1 bis. All’onere di spesa di cui all’articolo 9, comma 4 bis, si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
1 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 57
1. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall’obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana.
”.
Art. 58
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: “
nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
”.
Art. 59
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2015.
Art. 60
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
a) cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione europea (UE) o di paesi terzi a condizione che vi sia la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Per i cittadini di stati membri dell’UE o di paesi terzi è inoltre necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel
corso dello svolgimento delle prove;
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. I cittadini degli stati membri dell’UE o di paesi terzi di cui al comma 1, lettera a), possono
accedere all’impiego regionale nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’
Sito esternoarticolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001
.
”.
Art. 61
- Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
7 bis. La Regione Toscana riconosce le graduatorie degli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello
Statuto come graduatorie d'interesse dell'amministrazione regionale che devono essere utilizzate
prioritariamente ove non vi siano graduatorie regionali vigenti per profili professionali equipollenti
”.
Art. 62
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: “
2013
” è sostituita dalla seguente: “
2014
”.
Art. 62 bis
- Contributi straordinari per il ripristino della linea ferroviaria Porrettana e per il completamento funzionale dello scalo merci Capannori – Porcari (15)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 33.

(39)

v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

1. Per il ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2014.
2. Per supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannori - Porcari in località Frizzone nel comune di Porcari, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014.
3. All'onere della spesa di cui ai commi 2 e 3, pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.”.
Art. 62 ter
1. Fatto salvo quanto previsto nell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di Programma per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato adeguamento idraulico del canale scolmatore d’Arno finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata), per l’adeguamento idraulico del canale scolmatore d`Arno, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire finanziariamente alla realizzazione di interventi di rimodellazione della barra di foce del canaleY scolmatore d’Arno, mediante dragaggio dei fondali e palancolatura lungo il corso d’acqua, previa stipula di accordo di programma con gli enti competenti.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa massima di euro 1.000.000,00.
3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 421 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 63
- Finanziamento straordinario per la riqualificazione urbana della Passeggiata a mare – centro commerciale naturale di Viareggio
1. Al fine di completare la riqualificazione urbana e l’arredo della Passeggiata a mare di Viareggio e delle relative traverse a mare, finalizzati allo sviluppo del centro commerciale naturale di cui all'articolo 97 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e al rilancio dell’offerta turistica di quell’area, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015,(55)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 53.

subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il Comune di Viareggio.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.(56)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 53.

Art. 64
- Contributi per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo
1. La Regione eroga contributi per un ammontare massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 70.000,00 per l'anno 2016 (66)

Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 10.

, al fine di supportare e valorizzare progetti educativi e didattici, nonché la divulgazione e la diffusione di esperienze e buone pratiche sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi in materia di educazione ed istruzione previsti nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel documento annuale di programmazione (DAP) e nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012/2015 (PIGI) in vigore, fino all’approvazione del nuovo PRS, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
2. I contributi sono concessi a istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, enti locali territoriali, nonché ad associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, con finalità coerenti con gli obiettivi oggetto di contributo, nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell’intervento, fino ad un massimo di euro 10.000,00.
3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015. (67)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 10.

4 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte per euro 50.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 20.000,00 con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016. (68)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 10.

Art. 65
- Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450.000,00. (17)

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.

1 bis. Il contributo complessivo previsto per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (60)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.

è così ripartito:
a) euro 440.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno;
b) euro 260.000,00 all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena;
c) euro 150.000,00 all'Istituto superiore di studi musicali "Luigi Boccherini" di Lucca. (58)

Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 18.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di (59)

Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 18.

erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014 e a euro 850.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente. (18)

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.

3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (61)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.

Art. 66
- Contributo straordinario alla società Etruria Innovazione S.c.p.A.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società Etruria Innovazione S.c.p.A. un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura di liquidazione della società stessa e destinato esclusivamente alla copertura degli ulteriori oneri derivanti alla società dalla mancata concessione del sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società alla data del 31 dicembre 2013.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante alla chiusura della liquidazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 10.000,00 per l’anno 2014, finanziata mediante gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 67
- Accantonamento di risorse a copertura delle eventuali spese connesse a garanzie fideiussorie
1. In relazione alle garanzie fideiussorie in favore dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci SpA ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), così come rimodulate ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 77/2012 , ed in favore dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba ai sensi dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 , a decorrere dall’esercizio 2014 la Regione Toscana provvede ad accantonare le somme rispettivamente corrispondenti:
a) con riferimento alla garanzia in favore dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, ad una somma pari a un sesto del valore della fideiussione rilasciata sul prestito con rimborso in unica scadenza nel 2019;
b) con riferimento alla garanzia in favore dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, ad una somma pari alla rata di ammortamento da rimborsare nell’anno di competenza.
2. A fine esercizio, le somme accantonate per i fini di cui al comma 1, lettera a), concorrono alla determinazione di un avanzo di amministrazione, finalizzato alla copertura degli eventuali oneri posti a carico della Regione Toscana, in caso di escussione del prestito garantito.
3. Il comma 7 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è abrogato.
4. Gli accantonamenti delle somme di cui al comma 1 sono stimati in euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e sono allocati nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB 741 "Fondi – spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. All'accantonamento per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 68
- Disposizioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti e di trasporto pubblico locale su gomma
1. Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 31 della l.r. 69/2011 e della Regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico.
Art. 69
- Modifiche all’articolo 8 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è inserito il seguente: “
2.bis Il comma 2 si applica a partire dalla ripartizione delle risorse regionali di competenza dell’esercizio finanziario 2014.
”.
Art. 70
- Dichiarazione di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale
1. Al fine di prevedere nuovi interventi strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca l'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, è dichiarata di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale.
Art. 70 bis
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività) è inserito il seguente:
5 bis. Nel caso sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione può anticipare di cassa agli enti locali ed agli altri soggetti attuatori risorse finanziarie non superiori alle risorse statali già
assegnate per tale emergenza.
”.
2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 è inserito il seguente:
5 ter. Le somme di cui al comma 5 bis sono anticipate a valere sull’UPB di spesa 811 “Partite di giro” e sono reintroitate sulla UPB di entrata 611 “Partite di giro” del bilancio regionale, a seguito dell’effettivo accreditamento delle risorse nazionali nella contabilità speciale istituita a favore del commissario delegato.
”.
Art. 70 ter
- Contributo straordinario a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (20)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 37.

1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 2.100.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 quater
- Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A. (21)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 38.

1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della società AR.EA S.p.A. (40)

v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non è dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Società AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull’istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che è denominata “Risistemazione area retro portuale”).
Art. 70 quinquies
- Contributi straordinari per interventi su impiantistica sportiva (22)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 39.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, contributi straordinari ad enti locali per un ammontare complessivo di euro 817.000,00, per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale.
2. I contributi straordinari sono così ripartiti:
a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per il recupero della palestra all'interno del complesso scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente inagibile;
b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il completamento del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum", in vista dello svolgimento dei campionati europei di pallavolo;
c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce sull’Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra locale;
d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la sistemazione a impianti sportivi dell'area ex-mineraria situata presso il medesimo Comune;
e) euro 70.000,00 al Comune di Arezzo per lavori urgenti di completamento dell'impianto di atletica leggera;
f) euro 92.000,00 al Comune di Castiglione della Pescaia per la risistemazione di impianti sportivi a seguito del riconoscimento al Comune della qualifica di città europea dello sport 2014.
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 817.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti ed innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 2 devono essere avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla medesima data.
5. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell’opera.
Art. 70 sexies
- Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti (23)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 40.

1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti", la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2015.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
Art. 70 septies
- Contributo straordinario all'associazione Banco alimentare della Toscana – Onlus (24)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 41.

1. Al fine di favorire la promozione ed il sostegno delle politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie tramite la redistribuzione delle eccedenze alimentari, e di assicurare la continuità con le azioni già intraprese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore dell'associazione Banco alimentare della Toscana – Onlus.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 octies
- Contributo straordinario al Comune di Londa (25)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 42.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 60.000,00 per l’anno 2014, al Comune di Londa per dotare la propria scuola, primaria e secondaria di primo grado, delle attrezzature tecniche e degli arredi funzionali alla didattica.
2. Il contributo è erogato a seguito della presentazione del progetto di dotazione della struttura scolastica da parte del Comune di Londa, redatto secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
3. Il contributo è liquidato:
a) nella misura del 50 per cento a seguito della presentazione del progetto di cui al comma 2;
b) nella misura del 50 per cento a seguito di rendicontazione da parte del Comune di Londa.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 novies
1. Al fine di consentire la definizione in via transattiva della somma dovuta dal Consorzio Ambiente Versilia, di seguito denominato “Consorzio”, a Termomeccanica ecologia S.p.A., a seguito della sentenza della Corte d’appello di Genova del 2 maggio 2013, sezione I civile, la Giunta regionale è autorizzata, (71)

Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 2.

ad erogare a titolo di anticipazione al Consorzio la somma di euro 5.000.000,00.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 decies
- Contributo straordinario al Comune di Santa Luce (27)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 44.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Santa Luce un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 140.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione dell'abitato e di adeguamento della viabilità in ambito urbano nella frazione di Pomaia, in occasione della visita del Dalai Lama nel mese di giugno 2014. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Comune di una relazione che documenti le spese effettivamente sostenute.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 140.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 undecies
- Contributo straordinario per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nell'Area Vasta Centro (28)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 45.

1. Per gli anni 2014 e 2015, al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza a seguito della situazione particolarmente critica riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, con crescenti fenomeni di comportamenti illeciti ed irregolarità diffuse ed in coerenza con le finalità e gli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), la Giunta regionale è autorizzata a destinare un contributo di euro 200.000,00 per il 2014 e di euro 800.000,00 per il 2015, ai comuni interessati, per il finanziamento di un progetto straordinario che preveda interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed in particolare per il rafforzamento e l'incremento della vigilanza sul territorio.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del progetto di cui al comma 1, da parte dei comuni interessati secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, e può coprire fino al 100 per cento del costo del medesimo progetto, nei limiti della somma stanziata dal presente articolo, da ripartire tenuto conto del numero di insediamenti produttivi presenti nei territori comunali.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2014 ed euro 800.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015.
Art. 70 duodecies
- Contributi straordinari per gli interventi per l’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso Motrone (29)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 46.

1. Nell’ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, finalizzato all’attuazione di misure di interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della Piano Apuo-versiliese e alla salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Viareggio, Pietrasanta e Camaiore contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2014, ed euro 1.075.000,00 per il 2015 (43)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 22.

, per la realizzazione degli interventi urgenti per l’abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 775.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 1.075.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (44)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 22.

Art. 70 terdecies
- Contributo straordinario al Comune di Pontremoli per le Terme di Montelungo (30)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 47.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pontremoli un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 60.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di completamento di recupero dell'impianto termale di Montelungo e relativi annessi.
2. Il contributo è concesso a seguito della presentazione di progetto preliminare ed erogato a fronte di presentazione della relativa rendicontazione.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 quaterdecies
- Interventi a sostegno dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba (31)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 48.

1. Nelle more del rilascio della garanzia necessaria per la contrazione del finanziamento di cui all’articolo 46 quater della l.r. 77/2012 da parte dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione all’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, la somma di euro 50.000.000,00.
2. L’anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di sessanta giorni dall’avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento”del bilancio di previsione 2014.
Art. 70 quinquesdecies
1. La Regione Toscana è autorizzata ad aderire alla Fondazione Strozzi, di seguito denominata Fondazione, a partire dall’anno 2014, in qualità di partecipante sostenitore.
2. Il contributo da erogarsi alla Fondazione in qualità di partecipante sostenitore è deliberato dalla Giunta regionale sulla base del programma di attività presentato dalla Fondazione.
3. Per l’annualità 2014, il contributo è stabilito nella misura massima di euro 450.000,00.
4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. Agli oneri relativi alle annualità successive si provvede con legge di bilancio.
Art. 70 sexiesdecies
- Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano (33)
1. La Regione Toscana è autorizzata ad implementare le attività di promozione economica con un’azione straordinaria di comunicazione da realizzarsi attraverso il sistema aereoportuale integrato della Toscana, quale punto di accesso alla Toscana dall’estero, e volta a promuovere eventi di rilevanza strategica per il sistema regionale inerenti a:
a) via Francigena;
b) partecipazione toscana alla Esposizione universale e internazionale (Expo) 2015;
c) grandi eventi culturali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015. (62)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 22.


Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.