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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO IV
- Interventi per lo sviluppo
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)
Art. 26
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale destina le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3
Sito esternodel d.lgs. 22/2010
ad attività di controllo e protezione ambientali da svolgere nei comuni i cui territori sono interessati dai permessi di ricerca e dalle concessioni di coltivazione di cui al citato articolo 16.
”.
SEZIONE II
- Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese
Art. 27
- Rifinanziamento dell’intervento previsto dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012
1. Per il proseguimento della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 nell’annualità 2014.
2. La gestione operativa della misura di cui al comma 1 è affidata a Sviluppo Toscana Spa, ai sensi dell’articolo 31 bis, comma 4, della l.r. 77/2012 .
3. All’onere di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 518 “Fondo unico per le imprese – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
4. All’onere di cui al comma 2, stimato in euro 73.200,00 compresa IVA, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 517 “Fondo unico per le imprese – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 27 bis
- Prosecuzione presso altro soggetto gestore e rifinanziamento dell’intervento previsto dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012 (3)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 22.

1. Per la prosecuzione nell’annualità 2014 della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, prevista dall’articolo 31 bis della l.r. 77/2012 , al momento dell’esaurimento degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo 31 bis e dall’articolo 27, comma 1, della presente legge, la linea di intervento è gestita dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) avente come capogruppo Fidi Toscana S.p.A., soggetto aggiudicatario della gara indetta per il Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, nell’ambito della voce: “Fondo rotativo – operazioni di microcredito”.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce le indicazioni operative per il passaggio della gestione della misura da Sviluppo Toscana S.p.A. al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 1.
3. Per la prosecuzione di cui al comma 1, è prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva fino ad un massimo di euro 5.516.641,00 quale continuità operativa delle giacenze disponibili e libere da vincoli di destinazione esistenti su fondi di garanzia ed agevolativi la cui operatività è chiusa, come rilevabili presso Fidi Toscana S.p.A., soggetto gestore.
4. Dalla gestione operativa degli interventi non derivano oneri aggiuntivi rispetto ai costi già previsti nell'ambito del contratto di cui al comma 1.
SEZIONE III
- Sostegno e promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, e degli investimenti in energie rinnovabili
Art. 28
- Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili (4)

Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 23.

1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominata garanzia finanziaria, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 28 bis, comma 2, riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;
b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominati contributi in conto interessi, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.
2. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici nonché sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica di cui all’articolo 28 bis, comma 4;
b) eroga contributi in conto interessi a soggetti privati per la realizzazione, a seguito di un evento sismico, degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di cui all’articolo 28 bis, comma 5.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito, (41)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 21.

un fondo affidato in gestione ad un soggetto qualificato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, e soggetto agli obblighi individuati nella convenzione stipulata con la Regione.
4. La garanzia finanziaria è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. Essa è concessa su finanziamenti di importo massimo pari a 500.000,00 euro per singolo beneficiario e di durata:
a) non inferiore a cinque anni e non superiore venticinque anni, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) pari a dieci anni, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a).
5. I contributi in conto interessi possono essere erogati per finanziamenti chirografari di importo massimo pari a 100.000,00 euro, per ciascun beneficiario, e di durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni. Essi sono erogati per la copertura del:
a) 50 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo massimo pari a 50.000,00 euro;
b) 100 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo superiore a 50.000,00 euro.
6. La Regione e il soggetto gestore del fondo stipulano con i soggetti che erogano il finanziamento una convenzione per:
a) la determinazione del tasso di interesse fisso da applicare al finanziamento, sul quale viene calcolata la quota percentuale da erogare a titolo di contributo in conto interessi;
b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo in conto interessi.
7. I contributi in conto interessi sono revocati:
a) qualora, in qualsiasi momento, sia accertata la mancanza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al contributo;
b) qualora siano presentate dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci allegate alla domanda di ammissione al contributo;
c) in tutti i casi di estinzione anticipata dell’operazione di finanziamento, ivi compresa la risoluzione conseguente al mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento e la mancata realizzazione dell’intervento nei termini stabiliti nel medesimo contratto.
8. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;
b) il 20 per cento per la concessione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, lettera a);
c) il 40 per cento per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al comma 2, lettera b).
9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti" del bilancio di previsione 2014.
9 bis. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – spese correnti” del bilancio di previsione 2015. (42)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 21.

Art. 28 bis
- Interventi, modalità e condizioni per l’accesso al fondo di cui all’articolo 28 (5)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 24.

1. Le misure finanziarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, sono concesse, previa pubblicazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all’ordine di presentazione delle domande. Il 50 per cento delle risorse assegnate a ciascuna misura finanziaria, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, è destinato alle persone fisiche per la realizzazione di interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica, fatta salva la possibilità di stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, una diversa ripartizione percentuale tra i soggetti beneficiari, tenuto conto del numero delle domande presentate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, alle misure finanziarie di cui all’articolo 28, comma 1, possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'Sito esternoarticolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "Legge finanziaria 2003"), per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b) impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;
d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici;
h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.
3. Sono ammesse alle misure finanziarie di cui al comma 2 le proposte progettuali che:
a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) siano di pregio ambientale, in quanto consentono una riduzione delle emissioni di gas serra o prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
4. La garanzia finanziaria di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) è concessa su prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione degli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 16 bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), finalizzati alla messa in sicurezza sismica di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ed ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
5. I contributi in conto interessi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), sono concessi sui prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione, sui medesimi edifici di cui al comma 4, che siano stati dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, dei seguenti interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi volti a ripristinare, eliminare, modificare o sostituire elementi strutturali costitutivi dell'edificio, nonché a inserire nuovi elementi strutturali;
b) demolizione e ricostruzione con mantenimento dello stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, qualora non siano tecnicamente possibili o economicamente convenienti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a);
c) messa in sicurezza, anche in via provvisoria, di strutture fortemente danneggiate al fine di evitare l’aggravamento dei danni strutturali nonché di garantire l’incolumità delle persone ed il rapido ripristino delle normali attività socio-economiche.
6. Gli interventi di cui al comma 5 possono accedere al fondo a condizione che per la realizzazione degli stessi non siano assegnati ulteriori contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico.
Art. 29
1. Al comma 3 bis dell’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), le parole: “
agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio
” sono soppresse.
SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture
Art. 30
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:
4 bis. Per le finalità di cui al comma 4, nelle more dell’approvazione del PRIIM di cui all’
articolo 2 della l.r. 55/2011
, è autorizzata una spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014 e di euro 100.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015.
”.
Art. 31
1. Al comma 2 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 le parole: “
500.000,00 per il 2013
” sono sostituite dalle seguenti: “
2.000.000,00 per il 2014
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 15.000.000,00, cui si fa fronte per euro 5.000.000,00 per l’anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l’anno 2016, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000,00 per il 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 5.000.000,00 per il 2015 e a euro 10.000.000,00 per il 2016 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.
”.
Art. 31 bis
- Anticipazione risorse per finanziamento trasporto pubblico locale (6)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 25.

1. Al fine di anticipare agli enti locali le risorse necessarie al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more della definizione della premialità spettante alla Regione Toscana ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 , la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione agli enti locali, la somma massima di euro 43.000.000,00.
2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di un anno dall'erogazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
Art. 31 ter
- Contributi alle province per oneri dovuti per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale (7)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 26.

1. Nelle more dell'avvio della procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale sul lotto unico regionale, la Regione è autorizzata ad erogare alle province risorse aggiuntive una tantum, per un importo massimo fino ad euro 4.000.000,00, per l'incremento degli oneri dovuti per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale con autolinea, nella fase conclusiva della gestione.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'erogazione anche ai fini del rispetto dei vincoli previsti dall'Sito esternoarticolo 16 bis, comma 3, del d.l. 95/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario).
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 32
- Contributi straordinari per la viabilità nella Provincia di Arezzo
1. Per l’adeguamento del sistema della viabilità nel Comune di Sansepolcro in Provincia di Arezzo, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Tevere, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Sansepolcro, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014, e fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per il 2015. (45)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 28.

2. Per potenziare il sistema della mobilità intermodale attraverso interventi sulla viabilità di accesso alle aree logistiche nel Comune di Arezzo, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 450.000,00 per il 2014 e fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015.
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è destinata la spesa:
a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (46)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 28.

Art. 33
- Contributi per la riqualificazione della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno
1. Per la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle Province di Firenze e Arezzo, Comune di Reggello, Unione dei Comuni Montani del Casentino e Unione dei Comuni del Pratomagno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.350.000,00 per il 2014.
2. All’onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.350.000,00 per l’anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 33 bis
Abrogato.
Art. 33 ter
- Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Lucca (9)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 28.

1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità al fine di migliorare l’accesso alla zona del nuovo ospedale di Lucca mediante la realizzazione di un diverso sistema di intersezione tra i viali di circonvallazione e gli assi viari a servizio della zona est della città di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2014, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
Art. 33 quater
- Interventi sulla viabilità regionale nel Comune Scarperia e San Piero (10)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 29.

1. Per la realizzazione di una variante al tracciato della strada regionale (SR) 65 nel Comune di Scarperia e San Piero che sia integrato, secondo le esigenze di sviluppo nel contesto della Villa Medicea di Cafaggiolo inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), con un nuovo tracciato stradale che possa comunque garantire la fluidità della circolazione in sicurezza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 9.000.000,00 per il 2015. (49)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 30.

2. L’erogazione del contributo per complessivi euro 9.000.000,00 è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma, da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, interessati all’intera riqualificazione territoriale, che contenga gli impegni relativi alla riqualificazione dell’area e suo mantenimento, alla valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo, allo sviluppo dell’economia locale e all’incremento occupazionale.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 9.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (50)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 30.

Art. 34
- Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia
Art. 35
- Interventi sul sistema aeroportuale
1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno del potenziamento e dell’incremento della competitività del sistema aeroportuale toscano, in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2014 – 2015.
2. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2014 e per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2015, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento, nel rispetto del quadro degli orientamenti comunitari di settore.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione di specifiche proposte di intervento, finalizzate ad implementare le dotazioni infrastrutturali e ad incrementare i livelli di qualità, accoglienza, funzionalità e sostenibilità ambientale, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza;
b) maggiori flussi di traffico;
c) garanzia di continuità territoriale con l’Isola d’Elba.
4. È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2014 e per un importo massimo di euro 150.000,00 per il 2015 da destinare ad aiuti per ĺ’avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.
5. Le risorse di cui al comma 4 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della classificazione regionale dell’aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza .
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 5 definiscono termini e modalità di rendicontazione dei rispettivi contributi.
7. All’onere di spesa di cui al comma 2 pari ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2014 e ad euro 1.500.000,00 per il 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
8. All’onere di spesa di cui al comma 4, pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2014 e ad euro 150.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’ UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
Art. 35 bis
- Contributi straordinari per l’integrazioni tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima – Piombino (11)

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 30.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Livorno per l'anno 2014 e per gli anni seguenti, fino all'affidamento del servizio al gestore a conclusione della procedura di gara per il lotto unico regionale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e comunque non oltre l'anno 2017, l'importo massimo di euro 143.000,00 l'anno (63)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 28.

da destinare all’azienda Tiemme S.p.A. a compensazione dei mancati introiti relativi al trasporto di utenti muniti di titolo di viaggio ferroviario sulla direttrice Campiglia Marittima – Piombino.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, è individuato sulla base di apposite indagini a campione effettuate dalla Provincia di Livorno. E' fatto in ogni caso salvo il recupero nei confronti di Trenitalia dell'eccedenza sui ricavi obiettivo previsti dal contratto di servizio con la Regione, per la parte imputabile all'incasso marginale sui titoli di viaggio Trenitalia utilizzati per l'accesso ai servizi erogati da Tiemme S.p.A.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00 annui si fa fronte:
- per gli anni 2014 e 2015 con gli stanziamenti della UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente;
- per gli anni 2016 e 2017 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (64)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 28.


Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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