Menù di navigazione

Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

Art. 5
- Controlli
1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto competono alle aziende USL e all’ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina l’assegnazione alle aziende USL e all’ARPAT delle risorse finanziarie per le attività di controllo, per il supporto tecnico alle amministrazioni, per il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che effettuano analisi dell’amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto dell’ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono esercitate dalla struttura regionale competente (4)

Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2.

province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.