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Legge regionale 19 settembre 2013, n. 51

Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 25 settembre 2013

Art. 2
- Piano regionale di tutela dall’amianto
1. Il piano regionale di tutela dall’amianto, nel rispetto del programma regionale di sviluppo (PRS) e in conformità con le previsioni della pianificazione ambientale, energetica e socio-sanitaria regionale, definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell'ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Il piano definisce altresì gli indirizzi per la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (2)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 97.

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3. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina in particolare:
a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall’amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Sito esternoArt. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257 Sito esternoe DPR 8.8.1994 );
b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante il completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ), avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");
c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall’allegato B del reg.min. adottato con d.m. ambiente 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza, entro il 2016, dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata;
d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall’amianto;
f) l’incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
f bis) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni; (3)

Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 1.

g) la previsione di specifici contributi regionali al fine dell’individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza.
4. Il piano regionale di tutela dall’amianto può prevedere la concessione di contributi a favore dei proprietari degli immobili per la rimozione dei materiali contenenti amianto, secondo procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto delle diverse situazioni di pericolo.
5. I contributi non possono essere concessi ai proprietari che non abbiano assolto gli obblighi di informazione di cui all’Sito esternoarticolo 12, comma 5, della l. 257/1992 , fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative di cui all’Sito esternoarticolo 15 della medesima l. 257/1992 .

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

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Parole così sostituite con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 ottobre 2017, n. 55, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.