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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 14
1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l’Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.
2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:
a) l’oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;
b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;
e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;(10)

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;
f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto. (11)

Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.

3. Le domande preliminari sono esaminate dall’Autorità in base all’ordine di presentazione. L’Autorità delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione dell’Autorità è effettuata con le seguenti cadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre. (12)

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 2.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.