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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 24
- Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale
1. Ogni anno l’Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.
2. Tale rapporto contiene:
a) l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b) l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell’ammissione del Dibattito Pubblico e dei processi partecipativi locali;
c) l’analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;
d) le considerazioni sull’impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.
3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall’Autorità (29)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 73.

.
4. Nell’anno antecedente la scadenza dell’Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.
5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.