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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 22
- Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. La Regione Toscana valorizza l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.
2. A tal fine, la Regione:
a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;
b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche. (21)

Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 10.

3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l’Autorità, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all’interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.