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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 17
- Criteri di priorità
1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 14, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che:
a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente;
b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;
c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
d) agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l’Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:
a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;
b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;
c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali ed organizzazioni di altra natura; (16)

Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43, art. 5.

d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;
e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite conl.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1.

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Comma prima aggiunto con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

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Parola così sostituita con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Periodo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r.19 febbraio 2014, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.6 maggio 2014, n. 23 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 3.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 6.

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Articolo aggiunto con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 10.

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Punto inserito con l.r. 3 aprile 2015, n. 43 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.