Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 4
- Contributo a favore delle famiglie con persone disabili(10)

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 2.

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con persone (11)

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 3.

disabili di età inferiore a sessantacinque anni (19)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 12.

istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 – 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, per ogni persona (11)

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78, art. 3.

disabile a carico ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap (2)

Parola soppressa con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74, art. 1.

grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell’informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.