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Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34

Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 12 luglio 2013

Art. 6
- Agevolazioni fiscali
1. Con legge finanziaria la Regione può annualmente determinare l’entità delle deduzioni da applicare a valere sulla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), alle imprese che sottoscrivono aumenti di capitale o acquisiscono quote di capitale nelle imprese esercenti informazione locale di cui alla presente legge. L’agevolazione è riconosciuta per tre annualità successive.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 16 settembre 2013, n. 49 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 58 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.