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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79

Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

Art. 4
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,60 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), Sito esternodel d.lgs. 446/1997 , che hanno ottenuto o rinnovato (2)

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 1.

la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per il periodo d'imposta 2015 (5)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 15.

, per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014. (3)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 11.

3. Qualora l'attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto o rinnovato (2)

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 1.

la registrazione EMAS, l'aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS.
4. Ai fini di cui al comma 3, si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS, il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
5. L'aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 20.000.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 15.

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Si veda la l.r 28 dicembre 2015, n. 81, art. 16 (Interventi agevolati previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica).

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 18 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.