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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013

CAPO VI
- Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 45
- Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà
1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all’articolo 60 della l.r. 77/2012 , per l’anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 46
- Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per un totale di euro 4.000.000,00. (12)

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 9.

2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l’erogazione alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000,00 di un contributo economico, finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015. (13)

Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 9.

4 bis. A partire dall'anno 2016 agli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS). (65)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 9.

5. La Giunta regionale accerta la misura delle rette praticate dalle scuole di cui al comma 1, alla data del 30 dicembre di ogni anno a partire dall’anno 2013 e quelle in vigore all’inizio degli anni scolastici successivi e riferisce entro il 30 settembre di ogni anno alla Commissione consiliare competente.
Art. 47
- Contributo regionale per il sostegno ai comuni sede di “Punti Ecco Fatto!”
1. I “Punti Ecco Fatto!” sono luoghi di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati, attivati in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, secondo le definizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 4, della l.r. 68/2011 .
2. Per l'anno 2014, al fine del sostegno alla promozione, al mantenimento e all’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Regione riconosce un contributo ai comuni sede di un “Punto Ecco Fatto!”.
3. Il contributo regionale è concesso, su richiesta del comune, unicamente per la realizzazione di progetti, attivati dal 1° gennaio 2013, di adeguamento dei locali, pubblici o privati, di cui il comune abbia titolo per l’utilizzo, in cui ha sede un “Punto Ecco Fatto!”. Gli adeguamenti possono consistere in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la funzionalità dei locali all’uso a cui sono destinati ed interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, nonché nell’acquisto di beni mobili necessari per lo svolgimento delle attività.
4. Il contributo regionale è concesso una sola volta per singolo “Punto Ecco Fatto!”. Il contributo è concesso fino a concorrenza della richiesta del comune, comunque non superiore al costo complessivo del progetto, quando questa non supera i 5.000,00 euro. Negli altri casi, il contributo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto e può essere concesso fino a un massimo di 10.000,00 euro.
5. Il contributo non può essere concesso se il comune ha ottenuto, per il medesimo progetto, altri finanziamenti pubblici. È ammessa la concorrenza del contributo con altri finanziamenti pubblici unicamente per i progetti di cui al comma 6, lettera c), numero 3), per la parte non coperta da detti finanziamenti e nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.
6. Per la concessione del contributo sono considerati ammissibili, nel seguente ordine di priorità:
a) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) interessano il territorio di comuni che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di unioni non aventi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 ;
2) riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno 2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
b) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) interessano il territorio di comuni che fanno parte di unioni aventi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011 ;
2) riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno 2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
c) gli altri progetti di adeguamento che, nell’ordine:
1) hanno le caratteristiche di cui alla lettera a), numeri 1 e 3;
2) hanno le caratteristiche di cui alla lettera b), numeri 1 e 3;
3) comportano richieste di contributo per la parte non coperta da altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto.
7. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili ai sensi del comma 6, i contributi sono concessi secondo l’ordine di priorità ivi previsto, fino all’esaurimento delle risorse medesime. Se le risorse disponibili sono insufficienti a finanziare progetti ricadenti all’interno di una singola priorità, i contributi sono concessi, fino a concorrenza della somma disponibile, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 80 della l.r. 68/2011 , vigente nell’anno 2013.
8. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) le modalità per la presentazione della richiesta, per la concessione, per la liquidazione e per la rendicontazione del contributo regionale;
b) i limiti del contributo concedibile in caso di concorrenza, ai sensi del comma 6, lettera c), numero 3), con altri contributi regionali;
c) le modalità per l'assegnazione del contributo quando deve essere utilizzata la graduatoria di cui all’articolo 80 della l.r. 68/2011 e i comuni interessati hanno un identico indicatore del disagio.
9. Il contributo regionale è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 300.000,00 a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art. 48
- Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale
1. Per l’anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
2. L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata all’impegno della società di gestione del fondo immobiliare:
a) a intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
b) ad assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;
c) a privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l’acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio;
d) ad applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
4. Alla copertura dell’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art 49
- Indennità degli incarichi direzionali
1. Le indennità degli incarichi direzionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, ridotti ai sensi dell'articolo 123 della l.r. 66/2011 , sono ridotti di un ulteriore 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui, per un totale di riduzione del 10 per cento. Tale norma si applica per i nuovi contratti direzionali.
2. La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.

Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.