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Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 72

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 9 dicembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 26 novembre 2013;


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza dei ripetuti eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013, gran parte del territorio regionale è stata interessata da numerose frane ed esondazioni con allagamenti dei centri abitati, che hanno provocato danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive ed agli edifici privati;


2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 con tre distinti provvedimenti, e precisamente:


a) in relazione agli eventi del 29 settembre e 8 ottobre 2013, con decreto 11 ottobre 2013, n. 162, per i territori delle Province di Massa-Carrara e Grosseto;


b) in relazione agli eventi del 20 e 21 ottobre 2013, con decreto 22 ottobre 2013, n. 169, per i territori delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;


c) in relazione all’evento del 24 ottobre 2013, con decreto 25 ottobre 2013, n. 170, per i territori delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.


3. Le precipitazioni intense ed eccezionali hanno causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alla popolazione che ha subito la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l’erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni, al fine di agevolarne un immediato reintegro;


Approva la presente legge


Art. 1
- Contributi straordinari della Regione
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nei mesi di settembre ed ottobre 2013, la Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno, per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni presenti nelle abitazioni, andati perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 36.000,00, riferito all’anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione della presente legge può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.
Art. 2
- Norma finanziaria
1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.