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Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 72

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 9 dicembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 26 novembre 2013;


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza dei ripetuti eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013, gran parte del territorio regionale è stata interessata da numerose frane ed esondazioni con allagamenti dei centri abitati, che hanno provocato danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive ed agli edifici privati;


2. Il Presidente della Giunta regionale ha conseguentemente dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 con tre distinti provvedimenti, e precisamente:


a) in relazione agli eventi del 29 settembre e 8 ottobre 2013, con decreto 11 ottobre 2013, n. 162, per i territori delle Province di Massa-Carrara e Grosseto;


b) in relazione agli eventi del 20 e 21 ottobre 2013, con decreto 22 ottobre 2013, n. 169, per i territori delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;


c) in relazione all’evento del 24 ottobre 2013, con decreto 25 ottobre 2013, n. 170, per i territori delle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.


3. Le precipitazioni intense ed eccezionali hanno causato, nei comuni colpiti, notevoli danni alla popolazione che ha subito la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


4. Si rende conseguentemente necessario porre in essere un intervento legislativo urgente, che disponga uno stanziamento straordinario per l’erogazione di un contributo di solidarietà alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni, al fine di agevolarne un immediato reintegro;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.