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Legge regionale 9 dicembre 2013, n. 72

Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 9 dicembre 2013

Art. 1
- Contributi straordinari della Regione
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nei mesi di settembre ed ottobre 2013, la Regione interviene con un contributo straordinario di solidarietà in favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno, per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni presenti nelle abitazioni, andati perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari danneggiati dall’evento aventi un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 36.000,00, riferito all’anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi, individuati con deliberazioni della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”). Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.
3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura proporzionale al numero delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008.
4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.
5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti danneggiati in attuazione della presente legge può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), oppure di provvedimenti nazionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.