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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 70

Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto regionale;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:


- Comune di Pratovecchio: risposte affermative (SI) voti n. 939; risposte negative (NO) voti n. 275;

- Comune di Stia: risposte affermative (SI) voti n. 989; risposte negative (NO) voti n. 229;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.928; totale risposte negative (NO) voti n. 504;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Pratovecchio e di Stia si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. La fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;


3. I Comuni di Pratovecchio e di Stia sono caratterizzati da omogeneità territoriale, sociale, culturale e storica;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si appplicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Pratovecchio;


8. In conformità dell’articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011 , si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011 ;


9. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all’articolo 82 della l.r.68/2011 in luogo del Comune di Stia;


10. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Stia all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Pratovecchio Stia, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Pratovecchio e di Stia.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.