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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 70

Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 11
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Pratovecchio Stia, dalla data dell'istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, il Comune di Stia cessa di far parte dell'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino, la composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Pratovecchio Stia è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.
3. L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le funzioni che le sono state assegnate esclusivamente dal Comune di Stia, salvo la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso.
4. Il 31 dicembre 2013 il personale che risulta comandato o trasferito all’unione dal Comune di Stia per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, rientra nel Comune di Stia.
5. In via transitoria, fino al 30 settembre 2014, l’unione esercita le altre funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2013. Allo spirare del termine del 30 settembre 2014, l’unione cessa di esercitare le funzioni, salva la conclusione da parte dell’unione medesima dei procedimenti in corso. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all’unione dai Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia, rientra nel Comune di Pratovecchio Stia.
6. Prima del termine di cui al comma 5, il Comune di Pratovecchio Stia e l’unione, anche in deroga alle norme statutarie dell’unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 5 o per regolare i rapporti pendenti.
7. Il Comune di Pratovecchio Stia resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Pratovecchio e di Stia hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Pratovecchio Stia è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 5, la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.
8. Il Comune di Pratovecchio e Stia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5, in capo ai Comuni di Pratovecchio e di Stia.
9. La giunta dell’Unione dei comuni montani del Casentino, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all’istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, secondo quanto previsto dal comma 2. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 1” dell’allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .
12. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2014:
a. l'Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Pratovecchio Stia le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b. l'Unione dei comuni montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei comuni estinti di Pratovecchio e di Stia;
c. l'Unione dei comuni montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio del comune estinto di Stia;
d. l’Unione dei comuni montani del Casentino aggiorna, ove occorra, gli atti di programmazione per il territorio di competenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.