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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 69

Istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013





PREAMBOLO


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli dal 58 al 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 199, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:

- Comune di Crespina: risposte affermative (SI) voti n. 1.070; risposte negative (NO) voti n. 87;

- Comune di Lorenzana: risposte affermative (SI) voti n. 407; risposte negative (NO) voti n. 139;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 1.477; totale risposte negative (NO) voti n. 226.


Considerato quanto segue:

1. I Comuni di Crespina e di Lorenzana sono realtà simili sul piano del territorio che condividono esigenze, prospettive e bisogni;

2. Le amministrazioni di Crespina e di Lorenzana hanno già iniziato un percorso di sinergia finalizzato al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché di miglioramento dei servizi e di distribuzione ottimale degli stessi sul territorio attraverso la gestione associata delle funzioni fondamentali;

3. Il progetto del comune unico Crespina Lorenzana si pone nella prospettiva del miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forma avanzate di collaborazione tra i territori;

4. I Comuni di Crespina e di Lorenzana, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno attuato sul territorio un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione per rendere i cittadini protagonisti del rinnovamento insieme alle due amministrazioni;

5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Crespina Lorenzana è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;

6. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;

7. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;

8. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Crespina Lorenzana, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Crespina;

9. In conformità all’articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011 , si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011 ;

10. Al nuovo comune viene garantito il contributo per i comuni disagiati di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 in luogo del Comune di Lorenzana;

11. Si dispone sull’appartenenza del nuovo comune alla zona distretto e alla società della salute, garantendo la continuità assistenziale fino alla nuova programmazione sanitaria e sociale integrata e introducendo una norma di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Crespina e di Lorenzana, nonché dal nuovo comune, insorgenti dalla necessità di garantire la continuità assistenziale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.