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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68

Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 197, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre con il seguente esito:


- Comune di Casciana Terme: risposte affermative (SI) voti n. 1.045; risposte negative (NO) voti n. 261;


- Comune di Lari: risposte affermative (SI) voti n. 1.851; risposte negative (NO) voti n. 555;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.896; totale risposte negative (NO) voti n. 816;


Considerato quanto segue:


1. I Comuni di Casciana Terme e di Lari sono inseriti in un unico contesto socio-economico derivante, oltre che dall’appartenenza al medesimo sistema territoriale, anche dal fatto che i due attuali comuni fino al 1927 costituivano un comune unico;


2. La fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari si colloca nei temi relativi alla riforma del sistema delle autonomie e, più in generale, della semplificazione delle strutture amministrative, oltre a produrre una semplificazione del quadro istituzionale che pienamente si inserisce all’interno dell’attuale sistema territoriale della Valdera;


3. I Comuni di Casciana Terme e di Lari, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno svolto un’intensa attività di informazione per sollecitare la partecipazione dei cittadini, delle categorie economiche e delle associazioni, consentendo ad ognuno di esprimere la propria opinione;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Casciana Terme Lari, è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari;


8. In conformità all’articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011 , si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011 ;


9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione Valdera e sono individuate, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari.


Approva la presente legge


Art. 1
- Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari, mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, in Provincia di Pisa.
2. Il territorio del Comune di Casciana Terme Lari è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Casciana Terme e di Lari, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Casciana Terme Lari le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Lari alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Casciana Terme Lari.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Casciana Terme Lari.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Casciana Terme Lari a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari è situata presso la sede dell’estinto Comune di Lari.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Casciana Terme Lari prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Municipi
1. Lo statuto del Comune di Casciana Terme Lari può prevedere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 267/2000 , l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 9
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Casciana Terme Lari è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al comune di Casciana Terme Lari è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 10
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Casciana Terme Lari, dalla data dell’istituzione, è considerato a tutti gli effetti non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Il Comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell’Unione di comuni denominata Unione Valdera in luogo dei comuni estinti, salvo l’eventuale recesso a norma di statuto dell’unione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti il consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Casciana Terme Lari. Il consiglio dell’unione è altresì integrato nella sua composizione dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo dei rappresentanti del Comune di Cascina Terme Lari.
4. Il consiglio del Comune di Casciana Terme Lari provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione nel termine stabilito dallo statuto dell’unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011 .
5. Il Comune di Casciana Terme Lari resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i comuni estinti di Casciana Terme e di Lari hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di tali affidamenti.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’unione di comuni continua ad esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
7. L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 8.
8. Prima dello spirare del termine di cui al comma 7, la giunta dell’unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 7, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.
9. La giunta dell’unione, con deliberazione, provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, a seguito dell’istituzione del Comune di Casciana Terme Lari. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 29” dell’allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari; la cui popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .
Art. 11
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.