Menù di navigazione

Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68

Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 22 maggio 2013, n. 197, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre con il seguente esito:


- Comune di Casciana Terme: risposte affermative (SI) voti n. 1.045; risposte negative (NO) voti n. 261;


- Comune di Lari: risposte affermative (SI) voti n. 1.851; risposte negative (NO) voti n. 555;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.896; totale risposte negative (NO) voti n. 816;


Considerato quanto segue:


1. I Comuni di Casciana Terme e di Lari sono inseriti in un unico contesto socio-economico derivante, oltre che dall’appartenenza al medesimo sistema territoriale, anche dal fatto che i due attuali comuni fino al 1927 costituivano un comune unico;


2. La fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari si colloca nei temi relativi alla riforma del sistema delle autonomie e, più in generale, della semplificazione delle strutture amministrative, oltre a produrre una semplificazione del quadro istituzionale che pienamente si inserisce all’interno dell’attuale sistema territoriale della Valdera;


3. I Comuni di Casciana Terme e di Lari, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno svolto un’intensa attività di informazione per sollecitare la partecipazione dei cittadini, delle categorie economiche e delle associazioni, consentendo ad ognuno di esprimere la propria opinione;


4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Casciana Terme Lari, è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;


6. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari;


8. In conformità all’articolo 62, comma 4, della l.r. 68/2011 , si specifica che il nuovo comune è considerato non obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali, fin dalla data di istituzione, in quanto la popolazione supera il limite di cui all’articolo 55, comma 1, della stessa l.r. 68/2011 ;


9. Si disciplinano i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione Valdera e sono individuate, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Casciana Terme Lari.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.