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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68

Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Casciana Terme Lari è situata presso la sede dell’estinto Comune di Lari.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Casciana Terme Lari.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.