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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 68

Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Casciana Terme Lari.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Casciana Terme Lari.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.