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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 67

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;


Visto l’articolo 77, comma 2, della Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e di Scarperia, presentata congiuntamente dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Visto l’ordine del giorno 10 maggio 2013, n. 196, con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all’approvazione della presente legge;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 6 e 7 ottobre 2013 con il seguente esito:


- Comune di Scarperia: risposte affermative (SI) voti n. 1.131; risposte negative (NO) voti n. 891;

- Comune di San Piero a Sieve: risposte affermative (SI) voti n. 907; risposte negative (NO) voti n. 319;

Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.038; totale risposte negative (NO) voti n. 1.210;


Considerato quanto segue:


1. I Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve sono realtà uniformi e contigue dal punto di vista territoriale e condividono esigenze, bisogni e prospettive;


2. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve di si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


3. Il processo di fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve è destinato a produrre significativi benefici in tema di razionalizzazione dei costi, incremento dei livelli di efficienza e produttività della macchina amministrativa;


4. I Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, nella prospettiva della verifica referendaria, hanno portato avanti un percorso di informazione, sensibilizzazione e partecipazione che ha visto i cittadini protagonisti del rinnovamento insieme alle due amministrazioni comunali;


5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Scarperia e San Piero è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


6. Al fine di salvaguardare la continuità amministrativa, si prevede la permanenza negli incarichi esterni dei consiglieri comunali cessati per effetto della fusione, fino alla nomina dei successori. La medesima previsione si rende necessaria rispetto ai soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi. Restano ferme le cause di cessazione, decadenza e i principi in materia di durata degli organi amministrativi previsti dalla normativa vigente;


7. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


8. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che, fino alle elezioni amministrative, il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati, in via transitoria, la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, si prevede che, fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente, si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Scarperia;


9. Si chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori già classificati montani dallo Stato;


10. Si disciplinano i rapporti derivanti dall’appartenenza dei comuni estinti all’unione di comuni denominata Unione montana dei comuni del Mugello e sono individuate, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell’unione di comuni e modalità per l’individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Scarperia e San Piero.


Approva la presente legge


Art. 1
- Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Scarperia e San Piero, mediante fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, in Provincia di Firenze.
2. Il territorio del Comune di Scarperia e San Piero è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Scarperia e San Piero le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di San Piero a Sieve alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 2
- Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Scarperia e San Piero subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Scarperia e San Piero.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione, vanno a costituire, per l’intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Scarperia e San Piero.
Art. 3
- Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Scarperia e San Piero a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Scarperia e San Piero e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Scarperia e San Piero è situata presso la sede dell’estinto Comune di Scarperia.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.
Art. 5
- Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.
2. Ai fini dell’applicazione dell’Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , per stanziamenti dell’anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 6
- Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Gli organi del Comune di Scarperia e San Piero, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Scarperia e San Piero si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Scarperia vigenti alla data del 31 dicembre 2013.
Art. 7
- Partecipazione e decentramento dei servizi
1. Lo statuto del Comune di Scarperia e San Piero prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 8
- Municipi
1. Lo statuto del Comune di Scarperia e San Piero può prevedere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 267/2000 , l’istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 9
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Scarperia e San Piero è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al Comune di Scarperia e San Piero è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 10
- Disposizioni sui territori montani
1. Il Comune di Scarperia e San Piero è considerato, a tutti gli effetti, comune montano, in quanto risultante dalla fusione dei due comuni, indicati nell'allegato B della l.r. 68/2011 , il cui territorio risulta essere classificato interamente montano ai sensi della normativa statale. L’istituzione del Comune di Scarperia e San Piero non priva i territori montani né dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
Art. 11
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Scarperia e San Piero continua a far parte dell’unione dei comuni denominata Unione montana dei comuni del Mugello in luogo dei comuni estinti, salvo l’eventuale recesso, a norma di statuto, dell’unione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti il consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Scarperia e San Piero. Il consiglio dell’unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Scarperia e San Piero.
3. Il consiglio del Comune di Scarperia e San Piero provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione nel termine stabilito dallo statuto dell’unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011 .
4. Il Comune di Scarperia e San Piero resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti Scarperia e di di San Piero a Sieve hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di tali affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’unione continua ad esercitare per il Comune di Scarperia e San Piero le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
6. L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.
7. Prima dello spirare del termine di cui al comma 6, la giunta dell’unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Scarperia e di San Piero a Sieve, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Scarperia e San Piero.
8. La giunta dell’unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell’istituzione del Comune di Scarperia e San Piero. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
9. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 9” dell’allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .
Art. 12
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.