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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 67

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 9
- Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Scarperia e San Piero è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al Comune di Scarperia e San Piero è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.