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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 67

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 4
- Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Scarperia e San Piero e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall’intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del Comune di Scarperia e San Piero è situata presso la sede dell’estinto Comune di Scarperia.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Scarperia e San Piero.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.