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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 67

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 11
- Disposizioni finali
1. Il Comune di Scarperia e San Piero continua a far parte dell’unione dei comuni denominata Unione montana dei comuni del Mugello in luogo dei comuni estinti, salvo l’eventuale recesso, a norma di statuto, dell’unione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il commissario di cui all’articolo 3, sostituisce il sindaco e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione. Il numero dei componenti il consiglio dell’unione è corrispondentemente ridotto. Il commissario cessa dalla carica negli organi collegiali dell’unione dalla data di proclamazione del sindaco del Comune di Scarperia e San Piero. Il consiglio dell’unione è altresì integrato nella sua composizione, dalla data di entrata in carica nel consiglio medesimo, dai rappresentanti del Comune di Scarperia e San Piero.
3. Il consiglio del Comune di Scarperia e San Piero provvede all’elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’unione nel termine stabilito dallo statuto dell’unione; in carenza di termine, sono di diritto rappresentanti del comune i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 68/2011 .
4. Il Comune di Scarperia e San Piero resta obbligato nei confronti dell’unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall’unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti Scarperia e di di San Piero a Sieve hanno a qualsiasi titolo affidato all’unione, per tutta la durata di tali affidamenti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’unione continua ad esercitare per il Comune di Scarperia e San Piero le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnate.
6. L’unione, allo spirare del termine del 31 dicembre 2013, cessa di esercitare le altre funzioni assegnate dai comuni estinti, salvo quanto stabilito dal comma 7.
7. Prima dello spirare del termine di cui al comma 6, la giunta dell’unione, anche in deroga alle norme statutarie, può stabilire, con il voto favorevole anche dei sindaci di Scarperia e di San Piero a Sieve, la continuazione dell’esercizio di una o più funzioni di cui al medesimo comma 6, estendendolo a tutto il territorio del Comune di Scarperia e San Piero.
8. La giunta dell’unione, con deliberazione, provvede ad apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche allo statuto, a seguito dell’istituzione del Comune di Scarperia e San Piero. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e inviato al Ministero dell’interno ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 267/2000 .
9. A decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 9” dell’allegato A della l.r. 68/2011 il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della l.r. 68/2011 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.