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Legge regionale 22 novembre 2013, n. 67

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 25 novembre 2013

Art. 1
- Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero
1. E’ istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il Comune di Scarperia e San Piero, mediante fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, in Provincia di Firenze.
2. Il territorio del Comune di Scarperia e San Piero è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del Comune di Scarperia e San Piero le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di San Piero a Sieve alla data dell’estinzione.
5. In conformità all’Sito esternoarticolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 3, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi, continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.