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Legge regionale 12 novembre 2013, n. 66

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 29/2004
1. L’articolo 4 della l.r. 29/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Luoghi di dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 .
2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.