Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013
Art. 2
- Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis, della l.r. 3/1994 precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 maggio 2014.(1)
2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 , emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.