Menù di navigazione

Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013

Art. 2
- Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis, della l.r. 3/1994 precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 maggio 2014.(1)

Parole così sostituite con l.r. 28 febbraio 2014, n. 10, art. 1.

2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 , emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 febbraio 2014, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 giugno 2014, n. 34 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.