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Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;


Considerato quanto segue:


1. A seguito della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti fissi, è opportuno intervenire sulla normativa regionale per prevedere che la realizzazione di tali manufatti sia soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio, che disciplinano l’attività edilizia;


2. Al fine di garantire un’omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi è necessario prevedere le caratteristiche tipologiche degli eventuali manufatti realizzati dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso;


3. È prevista una norma transitoria al fine di garantire ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso alla data di entrata in vigore della presente legge di adeguarsi alla nuova disciplina.


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 28 febbraio 2014, n. 10, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 giugno 2014, n. 34 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.