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Legge regionale 12 novembre 2013, n. 65

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 15 novembre 2013

Art. 1
1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento
Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
”.
3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.
”.
4. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all’
articolo 80 della l.r. 1/2005
, sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 28 febbraio 2014, n. 10, art. 1 .

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Articolo inserito con l.r. 26 giugno 2014, n. 34 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.