Legge regionale 8 novembre 2013, n. 63
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, dell' 8 novembre 2013
Art. 2
- Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è sostituito dal seguente:
“
1 quater. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies, stimate in euro 2.400.000,00 per il 2014 ed euro 2.800.000,00 per il 2015 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.
”.2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
"
1 quinquies. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.