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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 7
- Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 38 bis - Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica
1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla
l.r. 47/2010
, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi
della l.r. 34/1994
e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.
2. Per l‘anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’
articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 91/1998
.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.