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Legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 , alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 4 novembre 2013

Art. 2
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni.
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 le parole: “
possono affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile,
” sono sostituite dalle parole: “
affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio,
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.